venerdì 24 febbraio 2017

Difesa d'ufficio - Note esplicative


Secondo la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-07-2010, n. 17021) l'onorario e le spese spettanti al difensore di indagato, imputato o condannato irreperibile "sono liquidati... nella misura e con le modalità previste dall'art. 82": in tale ultimo caso, quindi, non è più necessaria la propedeutica attività per il recupero dei crediti professionali.
Difatti, secondo la Cassazione, l'art. 117 del D.P.R. n. 115 del 2002, non specifica la significazione del termine "irreperibile"; in particolare non si richiamano espressamente gli artt. 159 e 160 c.p.c., sicchè, in sostanza, non si chiarisce se "irreperibile" è solo il soggetto che tale sia stato dichiarato nel corso del procedimento penale con apposito decreto del giudice, ovvero anche la persona che, pur rintracciata nel procedimento penale, venga successivamente a trovarsi in una situazione di sostanziale irrintracciabilità.


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Sito a cura di avv. Davide Tutino


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